Normative

 

L'articolo 212,  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i,  prevede l'iscrizione semplificata all'Albo Gestori Ambientali dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonchè dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti (Cat. 2 bis). 
Ulteriore modalità di iscrizione semplificata è stata instrodotta dall'art. 1 c 124 della legge 4/8/2017 n. 124 e dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 1/2/2018 per imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi (Sottocat. 4 bis) e da associazioni di volontariato che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana (Sottocat. 2 ter)
Ciò può avvenire a seguito di una semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo Regionale territorialmente competente.

 

Secondo l'articolo 188, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonchè dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

a.     autosmaltimento dei rifiuti;

b.     conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c.     conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d.    utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;

e.     esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.

 

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a.    in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b.    in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.